Il Decreto sostegni ter ha previsto per il 2022 un contributo per alcune attività di commercio al dettaglio individuate dai seguenti codici ATECO.

 

Elenco codici ATECO ammessi:

Codice ATECO Descrizione
47.19 – Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati 47.19.1 Grandi magazzini

47.19.2 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

47.19.9 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari

47.30 – Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati 47.30.0 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
47.43 – Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati 47.43.0 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
47.5 – Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati 47.51 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati

47.52 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati

47.53 Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati

47.54 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati

47.59 Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l’illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati

47.6 – Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati 47.61 Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati

47.62 Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati

47.63 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati

47.64 Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati

47.65 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati

47.71 – Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati 47.71.1 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti

47.71.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati

47.71.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie

47.71.4 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle

47.71.5 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte

47.72 – Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati 47.72.1 Commercio al dettaglio di calzature e accessori

47.72.2 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio

47.75 – Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati 47.75.1 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale

47.75.2 Erboristerie

47.76 – Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati 47.76.1 Commercio al dettaglio di fiori e piante

47.76.2 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

47.77 – Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati 47.77.0 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78 – Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati 47.78.1 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio

47.78.2 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

47.78.3 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria

47.78.4 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

47.78.5 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari

47.78.6 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

47.78.9 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari

47.79 – Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi 47.79.1 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano

47.79.2 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato

47.79.3 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati

47.79.4 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet)

47.82 – Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature 47.82.0 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie
47.89 – Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti 47.89.0 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
47.99 – Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati 47.99.1 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)

47.99.2 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

 

Requisiti

Per poter accedere al beneficio devono verificarsi alcune condizioni:

  • l’ammontare dei ricavi relativo all’esercizio  2019 deve essere non superiore a 2 milioni di euro;
  • occorre aver subito una riduzione dei ricavi nell’esercizio 2021 non inferiore al 30% rispetto all’esercizio 2019;
  • alla data di presentazione della domanda l’impresa deve avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituita, iscritta e attiva nel Registro delle imprese per una delle attività aventi il codice ATECO sopra elencato;
  • alla data di presentazione della domanda l’impresa non deve essere in liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato Covid-19, l’impresa non deve risultare già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’art. 2 , punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea (gli aiuti sono concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione) o destinatarie di sanzioni interdittive;

 

Per usufruire del beneficio si deve aver subito una diminuzione del fatturato nel 2021 di almeno il 30% rispetto al 2019, e viene precisato che ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, relativi ai periodi di imposta 2019 e 2021. Saranno necessari i consueti chiarimenti per precisare cosa si intende per “fatturato” (definizione assente nel nostro ordinamento) e capire come conciliarla con i “ricavi” che sono bel altra e diversa cosa.

Quantificazione del CFP

L’importo del contributo sarà determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, variabile a seconda dell’ammontare dei ricavi relativi al periodo di imposta 2019:

Ricavi periodo imposta 2019 Percentuale da applicare alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi 2021 e l’ammontare medio mensile dei ricavi 2019
Fino a 400 mila euro 60%
Superiori a 400 mila euro e fino a un milione di euro 50%
Superiori a un milione di euro e fino a due milioni di euro (soglia massima di accesso al contributo a fondo perduto) 40%

 

Tuttavia l’ammontare del contributo dovrà fare i conti con l’importo stanziato: se le risorse stanziate risulteranno non  sufficienti a ristorare tutte le domande presentate e ritenute ammissibili, il MISE provvederà a riconoscere un contributo proporzionalmente ridotto,.

tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.  Non vi è quindi certezza sull’ammontare definitivo del CFP all’atto della richiesta.

Richiesta per il riconoscimento del contributo

La concessione dell’aiuto è subordinata, all’autorizzazione della Commissione europea.

Una volta ottenuta  ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto sarà necessario presentare in modalità telematica un’istanza al Ministero dello Sviluppo economico, il cui termini e contenuto  saranno stabiliti con successivo provvedimento del MISE.

 

Vi terremo aggiornati.

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