E’ stata pubblicata ieri la nota del Ministero del Lavoro che disciplina il nuovo obbligo di preventiva comunicazione delle prestazioni occasionali previsto nel Decreto Fiscale del 21 dicembre 2021

La norma interessa TUTTE LE AZIENDE CHE SI AVVALGONO DI PRESTAZIONI OCCASIONALI da parte di soggetti senza partita IVA:  in parole povere tutte quelle prestazioni occasionali per le quali vengono rilasciate ricevute con marca da bollo ed operata la ritenuta d’acconto del 20%.

Questa novità è quindi molto invasiva in quanto interessa tutte le aziende ed in particolari settori in cui le prestazioni occasionali sono frequenti (ad esempio nel  turismo)  ed impone un ulteriore appesantimento delle procedure amministrative.

La norma deve essere attuata con particolare attenzione poichè la comunicazione è preventiva e non può esserse regolarizzata a posteriori  ed anche per le sanzioni previste. Ma procediamo con ordine.

Con la Nota prot. n. 29 dell’11 gennaio 2022 dell’Ispettorato del Lavoro, sono state  fornite le prime indicazioni utili per il  corretto adempimento della comunicazione preventiva delle prestazioni occasionali.

L’obbligo di comunicazione, deve essere effettuato  all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione  attraverso il portale web di comunicazione del lavoro intermittente che sarà appositamente aggiornato.

Nelle more dell’aggiornamento del portale web, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale. Trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata e pertanto il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione. L’elenco degli indirizzi email è pubblicato in calce alla Nota n. 29 del 11 gennaio 2022.

Tempistiche.

L’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione ( 21 dicembre 2021) o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della presente nota. Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della presente nota, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio p.v. compreso. Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della presente nota, secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Contenuto della comunicazione.

Quanto ai contenuti della comunicazione la stessa, che potranno essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

– dati del committente e del prestatore;

– luogo della prestazione;

– sintetica descrizione dell’attività;

– data di  inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese).

Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Dato obbligatorio è altresì quello relativo all’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

Annullamento della comunicazione.

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore. Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

Sanzioni.

La disposizione, analogamente a quanto previsto in relazione all’impiego di lavoratori intermittenti, prevede che “in caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

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