Il legislatore, individua l’ambito di applicazione del Superbonus 110% sulla base della tipologia di interventi effettuati, distinguendo tra interventi principali (cd. “trainanti”) e interventi ausiliari eseguibili eventualmente (cd. “trainati”).

Gli interventi “trainanti” devono essere sempre presenti e dovrà comunque essere rispettata, con riferimento agli interventi complessivi,  la condizione del miglioramento di due classi energetiche dell’edificio. Si considerano:

  • interventi di isolamento termico (il cosiddetto “cappotto termico”) delle superfici opache verticali (esterne), orizzontali (coperture e/o pavimenti) e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della supeficie disperdente lorda. Rientra in questo tipo di interventi anche la coibentazione del tetto, a condizione che il tetto sia un elemento di separazione tra il volume riscaldato dell’edificio e l’esterno e che incida su oltre il 25% della superficie lorda complessiva disperdente.

l’Agenzia delle entrate, con Circolare 24/E/2020, ha calcolato delle soglie di spesa che non devono superare i 50.000,00€ per gli edifici unifamiliari o per ogni unità immobiliare indipendente situata all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti; i 40.000,00€ per ogni unità immobiliare situata all’interno di un condominio composto da 2 a 8 unità abitative; i 30.000,00€ per ogni unità immobiliare inserita in un condominio composto da più di 8 unità abitative.

(Il limite, ricordiamo, si considera riferito alla singola unità abitativa, per cui occorrerà moltiplicarlo per il numero di unità dell’intero edificio condominiale per stabilire il tetto massimo di spesa complessivo)

  • interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali, sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari indipendenti di edifici plurifamiliari per la sostituzione di  impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati di climatizzazione: la detrazione è fruibile nei casi in cui i vecchi impianti vengano sostituiti con impianti centralizzato per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione a pompa di calore (con efficienza almeno pari alla “classe A” del prodotto oggetto di installazione). Sono ricompresi anche impianti ibridi o geometrici anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, con impianti di microcogenerazione o a connettori solari.

le soglie di spesa previste per questo tipo di intervemto,  per gli edifici condominiali non devono superare i 20.000,00€ per ogni unità immobiliare situata all’interno di un condominio composto fino ad 8 unità abitative; i 15.000,00€ per ogni unità immobiliare situata in un condominio composto da più di 8 unità abitative. Per gli edifici unifamiliari o per le singole unità immobiliari indipendenti di edifici plurifamiliari le spese non possono superare i 30.000€ per unità abitativa.

  • interventi di adozione di misure antisismiche (Sismabonus), comprese le spese effettuate per la classificazione e verifica e sismica degli immobili con riferimento all’esecuzione di opere finalizzate alla messa in sicurezza statica del patrimonio edilizio e per il rilascio della relativa certificazione. La detrazione spetta anche per interventi volti alla riduzione di una classe di rischiosità sismica.

Il limite di spesa previsto per questo tipo di interventi ammonta a 96.000,00€ per ogni unità immobiliare, indipendentemente dalla tipologia di edificio che intende effettuare i lavori.

La detrazione maggiorata del 110%, nel caso del Sismabonus, è fruibile per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi realizzati nelle zone a rischio sismico “1”, “2”, “3”. Sono esclusi dal Sismabonus gli interventi effettuati su immobili ubicati in zona sismica “4”.

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