Nel caso in cui si dovesse verificare una delle cause di fuoriuscita dal regime forfettario (ne parliamo qui), sono diversi gli adempimenti  da considerare.

  1. Per adottare il regime di contabilità semplificata o ordinaria, in caso di fuoriuscita dal regime forfettario nel 2021, l’IVA si applica con i criteri ordinari. Ne consegue che:
  • Occorre addebitare in fattura/documento commerciale l’IVA per rivalsa al proprio cliente (fatti salvi i casi di esenzione IVA, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, quale, ad esempio, un agente assicurativo ovvero un medico);
  • Sussiste l’obbligo di emissione della fattura elettronica nei rapporti sia B2B, che B2C (salvo particolarità per attività sanitarie); deve, inoltre, essere gestito il ciclo passivo delle fatture elettroniche ricevute (con tutti i relativi adempimenti presso l’Agenzia delle entrate);
  • Devono essere rispettati gli ordinari obblighi IVA (con obbligo di istituzione dei registri IVA; liquidazione dell’imposta, obbligo di presentazione delle LIPE, della dichiarazione annuale IVA, ecc.);
  • In caso di cessione di beni nell’Unione europea (ad esempio, vendita ad un cliente francese), trattandosi di una cessione intracomunitaria (e non più di operazione interna), sulla fattura deve essere indicato che trattasi di operazione “non imponibile ai sensi dell’art. 41 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331”,;
  • qualora la prestazione sia soggetta a ritenuta d’acconto (ad esempio, professionista, intermediario del commercio), dovrà essere comunicato al cliente il cambio di regime contabile, per consentire di applicare e versare le ritenute d’acconto.
  1. Il Registratore telematico: per effetto dell’obbligo di addebitare l’IVA per rivalsa al proprio cliente, deve essere opportunamente configurato il registratore telematico, con intervento del tecnico, per consentire che le operazioni compiute siano soggette ad IVA (aliquote del 4-10-22 per cento).
    • Si ricorda che dal 1° gennaio 2021 anche i soggetti con volume d’affari non superiore a 400.000 euro dovranno obbligatoriamente dotarsi di Registratore Telematico per la trasmissione telematica dei corrispettivi. In alternativa, potranno utilizzare la procedura web “documento commerciale online” presente nel portale ‘Fatture e corrispettivi’ del sito dell’Agenzia delle Entrate.
  1. La fuoriuscita dal regime e la contabilità semplificata: in caso di fuoriuscita dal regime forfetario, il regime naturale è la contabilità semplificata, con possibilità di optare per i criteri di contabilizzazione delle operazioni ai sensi dell’art. 18, quinto comma, del D.P.R. n. 600/1973. Tale opzione deve essere esercitata nel quadro VO della dichiarazione annuale IVA 2021 (relativa al 2020).
  1. Rettifica della detrazione IVA “a favore”: in presenza di fuoriuscita dal regime agevolato, per accedere al regime ordinario IVA è possibile procedere alla rettifica della detrazione IVA a “favore” del contribuente, da effettuare nel primo anno di applicazione dell’IVA con le regole ordinarie. Quindi,
    • Esempio: un contribuente che nel 2020 adottava il regime forfetario e nel 2021 ha deciso di avvalersi del regime ordinario IVA, nella dichiarazione IVA 2022, relativa al 2021, dovrà effettuare la “rettifica a favore del contribuente”, ai sensi dell’art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972.
  1. La fatturazione effettuata in regime forfetario: l’agenzia delle Entrate chiarisce che qualora un contribuente, in vigenza di regime forfettario, emetta nel 2020 la fattura senza applicazione dell’IVA con incasso nell’anno successivo, nel 2021, in vigenza del regime ordinario IVA, la suddetta fattura non dovrà essere integrata dell’IVA.
    • Esempio: Un agente di commercio ha emesso nel corso del 2020 una fattura per un importo di 4.000 euro. L’incasso di tale fattura avverrà nei primi mesi del 2021. Le fatture emesse in vigenza del regime forfetario non dovranno essere integrate con applicazione dell’IVA.

 

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